Titolo I: Denominazione – Sede
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, in Silvi (TE), in Via Statale Adriatica Sud n. 31, un’associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica OffSide”.
Essa si affilierà, con delibera del Consiglio Direttivo, ad Enti di promozione sportiva di livello nazionale, aderenti al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Potrà aderire altresì ad altre associazioni sportive, leghe e simili, sia nazionali che locali.
Titolo II: Scopo – Oggetto
Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3
L’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica in generale, con particolare riferimento al calcio in tutte le sue forme, tra cui calcio a 11, calcio a 8, futsal, beach soccer, etc;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, promuovere e organizzare campus sportivi estivi;
c) organizzare campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative sportive, sia in via diretta, sia collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, corsi di allenamento per amatori e professionisti.
e) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
Inoltre, l’Associazione potrà, mediante specifiche deliberazioni:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, per gestire impianti ed annesse aree di verde pubblico;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed, eventualmente, in occasione di manifestazioni sportivo-ricreative;
c) organizzare attività ricreative e culturali, a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
d) esercitare in via meramente marginale, e comunque senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le norme amministrative e fiscali vigenti;
e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport, in particolare del calcio nelle sue varie forme;
f) collaborare con altre strutture, palestre, associazioni, società ed Enti di qualsiasi tipo, al fine di promuovere e sviluppare la pratica dello sport in generale ed, in particolare, il fitness in tutte le sue forme.
Titolo III: Soci
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, verbale e/o scritta, al Consiglio Direttivo, dichiarando il proprio impegno ad attenersi al presente Statuto, osservandone gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente riceverà la tessera sociale ed acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nonché alla vita associativa.
Inoltre, tutti i soci, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, hanno il diritto:
- di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Art. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote saranno uguali e non differenziate.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non rivalutabili.
Titolo IV: Recesso – Esclusione
Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Art. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Titolo V: Fondo Comune
Art. 11
L’Associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni sportive, eventi, corsi di addestramento e allenamento, corsi di formazione ed avviamento allo sport, rilasciate dal C.O.N.I., nonché da qualsiasi altro ente, associazione, società, sia pubblico che privato;
c) eredità, donazioni e lasciti;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e proventi da pubblicità;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo, anche di natura commerciale.
Il fondo comune, indivisibile, è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione. Esso non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Titolo VI: Esercizio sociale – Rendiconto
Art. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati, che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In casi particolari, dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa, il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.
Art. 13
La durata dell’associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Titolo VII: Organi dell’Associazione
Art. 14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori (ove eletto).
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Art. 15
L’Assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione, può essere ordinaria e straordinaria.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività, almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 16
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori, se eletto, o da almeno un quarto degli associati.
In quest’ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Art. 17
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 18
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie, e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Art. 19
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
Spetta fra l’altro, ed a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Art. 21
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 22
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione, essendone il legale rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione, nonché convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo, per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 23
Il Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto) viene eletto dall’Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni. Esso elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 24
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento alle deliberazioni assembleari ed ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Titolo VIII: Scioglimento
Art. 25
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, presenti all’adunanza.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo IX: Norma finale
Art. 26
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.